Il rischio associato al trasporto della fornitura è minimo per l'Acquirente quando il trasporto al luogo di utilizzo (DDP) è a carico del Venditore. Inoltre la data di consegna e il corrispettivo presenti nei report sono quelli che i controllori si aspettano senza ombra di dubbio o altre informazioni.
Il tema del trasporto è più importante per l'Acquirente di quanto normalmente percepito. Infatti sono ancora in uso terminologie (esempio: Porto Franco; Porto Assegnato) con il solo scopo di definire (solo) chi paga lo spedizioniere e sono prive di regolamentazione e tutela per l'Acquirente. Normalmente, in questi casi, il Venditore emette fattura in riferimento alla data di spedizione piuttosto che quella di consegna, scaricando sul Acquirente il rischio del trasporto. Qual ora il mezzo di trasporto sia coinvolto in un incidente con conseguente danneggiamento della fornitura, l'Acquirente sarà tenuto a pagare il Fornitore e la riparazione e/o sostituzione della fornitura. Per questi motivi è fortemente sconsigliato agli Acquirenti l'uso di terminologia priva di regolamentazione.
La International Chamber Of Commerce (ICC) ha codificato a livello internazionale i termini contrattuali che identificano in maniera chiara la ripartizione tra Acquirente e Venditore di:
- obbligazioni;
- rischi;
- spese connesse alla consegna della merce.
La tabella che segue identifica sinteticamente le diversità tra le codifiche.
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